1. È costituito, con sede presso il Ministero dell'interno, un comitato nazionale presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2.
a) esercitare il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate e sugli istituti di sicurezza civile privata;
b) esprimere pareri sull'acquisizione di nuove tipologie di servizio;
c) precisare diritti, prerogative e limiti di intervento delle guardie particolari giurate;
d) fungere da intermediario nel corso delle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
e) esprimere pareri, se richiesti, ai comitati regionali di cui all'articolo 4;
f) gestire il fondo di solidarietà istituito ai sensi dell'articolo 14;
g) stabilire, sentito il parere dei Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, il colore e la forma dei segnali luminosi, acustici e delle palette di cui all'articolo 9;
h) impartire disposizioni ai comitati regionali in ordine:
1) al numero dei componenti gli stessi comitati, tenuto conto della popolazione della regione;
2) alle materie di studio e alla scelta dei docenti per i corsi di addestramento e aggiornamento professionale. I corsi devono obbligatoriamente prevedere come materie di insegnamento lezioni abilitanti all'uso delle armi, alla difesa personale, al pronto soccorso e lezioni di diritto penale;
3) alla gestione degli elenchi di cui all'articolo 2.