Art. 5.

      1. È costituito, con sede presso il Ministero dell'interno, un comitato nazionale presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2.

 

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      2. Il comitato nazionale ha i seguenti compiti:

          a) esercitare il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate e sugli istituti di sicurezza civile privata;

          b) esprimere pareri sull'acquisizione di nuove tipologie di servizio;

          c) precisare diritti, prerogative e limiti di intervento delle guardie particolari giurate;

          d) fungere da intermediario nel corso delle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

          e) esprimere pareri, se richiesti, ai comitati regionali di cui all'articolo 4;

          f) gestire il fondo di solidarietà istituito ai sensi dell'articolo 14;

          g) stabilire, sentito il parere dei Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, il colore e la forma dei segnali luminosi, acustici e delle palette di cui all'articolo 9;

          h) impartire disposizioni ai comitati regionali in ordine:

              1) al numero dei componenti gli stessi comitati, tenuto conto della popolazione della regione;

              2) alle materie di studio e alla scelta dei docenti per i corsi di addestramento e aggiornamento professionale. I corsi devono obbligatoriamente prevedere come materie di insegnamento lezioni abilitanti all'uso delle armi, alla difesa personale, al pronto soccorso e lezioni di diritto penale;

              3) alla gestione degli elenchi di cui all'articolo 2.